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Attualità giovedì 23 luglio 2020 ore 17:45

Stop al degrado, limitato l'uso di alcol e vetro

Giro di vite contro la malamovida: vietata la somministrazione di alcol dopo l'una di notte, vietato anche l'uso del vetro dalle 21



PONTEDERA — A partire da oggi, giovedì 23 luglio, e fino al 15 settembre 2020, limitatamente al capoluogo del territorio comunale di Pontedera è fatto divieto di vendita, uso per la somministrazione e detenzione di contenitori in vetro per qualunque tipo di bevanda, fatta eccezione del servizio
al tavolo nell’ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Inoltre, dalle una alle 6, è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in qualunque contenitore.

E' quanto disposto oggi con una ordinanza firmata dal sindaco Matteo Franconi, pensata per prevenire situazioni di degrado e rischi per la salute pubblica, anche in relazione all'emergenza epidemiologica in atto.

Più nello specifico, nell'ordinanza si legge che "la contemporanea presenza di clienti ed avventori connessa al consumo di bevande, alcoliche o meno, producono taluni fenomeni di disturbo ed episodi di degrado e di incuria, schiamazzi, risse, danneggiamenti, abbandono di rifiuti, in particolare di bottiglie e altri contenitori in vetro anche in frammenti, dando origine a situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità delle persone nonché a danneggiamenti provocati da bottiglie impiegate come strumenti di offesa".

Il giro di vite sulla "malamovida" si traduce in possibili sanzioni per i titolari degli esercizi pubblici.

Le violazioni alle disposizioni di questa ordinanza sindacale "sono sanzionate ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs.18/08/2000 n.267 con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 da applicare secondo i criteri prescritti dalla L.24/11/1981 n.689; i soggetti incaricati al controllo hanno la facoltà di procedere al sequestro delle cose illegittimamente detenuti ai sensi degli artt.13 e 20 della L.24/11/1981 n.689".

Al Corpo di Polizia Locale e agli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Inoltre, l'amministrazione comunale ricorda anche che "ai sensi dell'art. 14 ter comma 2 L. n. 125/2001 smi, salvo che il fatto non costituisca reato, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250,00 a 1.500,00 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni 18. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500,00 ad 2.000,00 euro con la sospensione dell‘attività che va da 15 gg a tre mesi".


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